LO STATUTO

Preambolo

Koralitas intende promuovere una cultura di cittadinanza e di convivenza che, facendo leva sui principi e sui valori costitutivi della nostra Costituzione, possa ispirare una politica affermativa di possibilità di ascolto, di diffusione di opportunità e di solidarietà, come paradigma di prossimità ed inclusione, rispetto alle crescenti ed innumerevoli fragilità che caratterizzano il nostro attuale modello economico e sociale.

Koralitas in particolare vuole dare risposte concrete ad un bisogno di coesione sociale ben presente nello spirito della nostra Costituzione, attraverso l’affermazione di un pensiero positivo che generi il seme della vicinanza fra individui.
Koralitas si rivolge soprattutto, ma non solo, al mondo dei giovani per aiutarli nella loro principale necessità di continua ricerca, culturale, scientifica e professionale, di nuovi stimoli e di opportunità di crescita.

Art. 1
Costituzione e finalità

E’ costituita un’Associazione denominata “Koralitas”, per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale oltre meglio delineate e per lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui al successivo articolo 2.
La sede legale è sita in Milano, in via Lorenzo Mascheroni n. 14.
Essa intende anche rispondere ai principi propri degli enti del terzo settore in generale a valere sui principi di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106, e viene costituita in forma di associazione non riconosciuta.
L’Associazione può stipulare convenzioni e concludere accordi con altri enti, università, con amministrazioni dello Stato e dell’Unione Europea, con enti pubblici e privati, italiani ed esteri, e con organismi internazionali, per ogni forma di cooperazione e comunque per lo svolgimento di attività, di comune interesse, secondo quanto oltre delineato.
L’Associazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Art. 2. Oggetto

2.1 L’Associazione esercita in via stabile e principale una o più attività di interesse
generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti aventi ad oggetto:

2.1.1 erogazione di beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate, compresa (i) la ricerca di soluzioni volte alla tutela delle persone deboli in generale nella società civile e in ambito famigliare e per l’inserimento lavorativo di soggetti disagiati nonché la ricerca di altre soluzioni per la tutela di soggetti deboli, emarginati, esclusi; e (iii) la promozione di iniziative di solidarietà sociale a beneficio e a favore di soggetti disabili ed in generale di persone portatrici di handicap; (iii) la promozione di azioni concrete in direzione di una conversione sociale dell’economia e di altre attività di consulenza a enti in relazione a quanto previsto nel presente articolo 2;

2.1.2 attività di carattere formativo:
a) che contribuiscano (i) a promuovere l’impegno civile, culturale ed etico della cittadinanza, nonché a (ii) a migliorare le condizioni dei giovani nel mercato del lavoro, aumentando l’occupabilità e favorendo la creazione di impresa giovanile e (iii) a promuovere iniziative finalizzate al successo formativo specie tra i giovani (job opportunities); nonché attività
b) di formazione (i) universitaria e post -universitaria, attività di supporto all’istruzione tramite corsi di formazione e specializzazione (inclusi Master) per studenti, per laureati, privati cittadini, lavoratori subordinati e/o autonomi, imprese start up, pubbliche amministrazioni, manager e aziende in genere, rivolti anche alle categorie disagiate tra cui disoccupati, “NEET” e lavoratori che necessitano di qualificazione nonché (li) formazione extra scolastica;
c) in relazione a quanto sopra anche mediante: (i) l’istituzione di premi e borse di studio e borse dì perfezionamento [e contratti di ricerca] a persone, gruppi e associazioni che in forma creativa si impegnino per l’affermazione di valori inerenti agli scopi dell’Associazione sopra descritti; (ii) promozione della raccolta, classificazione, custodia, e la consultazione di materiali d’interesse per le ricerche sui temi collegati alle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

2.1.3 organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, e delle attività di interesse generale.

2.2 L’Associazione ha altresì ad oggetto le seguenti attività:
a) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, nonché sostegno ad iniziative connesse a tale ambito ed a politiche sociali, di giovani e famiglia, anche mediante la promozione di collaborazioni e sinergie con enti del Terzo settore, imprese tradizionali, imprese hi-tech, imprese sociali, imprese culturali, incubatori, acceleratori, università, centri di ricerca, scuole ed enti di formazione, ambienti di educazione informale, investitori nel capitale di rischio;
b) promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato attivo con incontri, dibattiti, seminari, convegni, eventi di sport, viaggi dì studio, corsi di formazione;
c) ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche;
d) interventi e svolgimento di servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, inclusi a titolo esemplificativo altre attività e servizi connessi alle tecnologie dell’informatica;
e) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata per iniziative, anche di carattere economico, sempre senza fine di lucro, ritenuta utile o necessaria per gli scopi dell’Associazione;
f) organizzare qualsiasi altra iniziativa, anche di carattere economico, sempre senza fine di lucro, ritenuta utile o necessaria per gli scopi dell’Associazione.
g) altre attività e svolgimento di prestazioni di servizi connessi e strumentali a quanto sopra, in relazione ai temi dell’impatto sociale sostenibile e della circular economy, anche mediante l’individuazione di potenziali sponsor e investitori, pubblici e privati nonché in veste di “advisor tecnico” per accelerare i progetti d’impresa ritenuti più interessanti e meritevoli.

Art. 3 Attività residuali

L’Associazione può compiere in via residuale, non principale e non prevalente, attività connesse od accessorie per natura a quelle di cui al precedente articolo 2 in quanto integrative delle stesse, nonché tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, bancarie, mobiliari ed immobiliari ritenute dall’organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell’oggetto sociale, con esclusione delle attività riservate per legge o regolamento a soggetti appositamente autorizzati o che richiedano particolari requisiti non posseduti dall’Associazione.

Art. 4. Patrimonio

Il patrimonio della Associazione è costituito:
a) dal fondo patrimoniale;
b) dai diritti derivanti da pubblicazioni o da proventi di attività;
c) dai beni mobili e immobili, somme di denaro, valori e quant’altro perviene all’Associazione a titolo di donazione o di successione;
d) da contributi erogati da Enti e Istituzioni pubbliche o private o da persone fisiche, in quanto destinati ad incrementare il patrimonio.

Art. 5. Mezzi finanziari

I mezzi finanziari della Associazione sono costituiti da:
a) redditi derivanti dal proprio patrimonio;
b) ulteriori contributi versati dagli amici della Associazione e da altri Sostenitori, nonché qualsiasi contributo versati a beneficio dell’Associazione nonché ogni altra acquisizione per contribuzioni, donazioni eredità e lasciti (previa accettazione dell’organo consigliare);
c) fondi raccolti con pubbliche sottoscrizioni o sovvenzioni di singoli, Enti e Istituzioni pubbliche e private, vincolate a specifiche attività della Associazione;
d) compensi e somme acquisite a qualsiasi titolo dalla Associazione.

Art. 6. Organi della Associazione

Sono organi della Associazione:
a) il Consiglio Direttivo e il suo Presidente;
b) il/i Vicepresidente/i;
c) l’Assemblea della Associazione;
d) il Segretario;
e) il Collegio dei Revisori 

Le cariche statutarie sono a titolo gratuito, salvo eventuali rimborsi delle spese documentate sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto secondo criteri stabiliti dal Consiglio Direttiva.

Art. 7.
Consiglio Direttivo – composizione, durata e sostituzioni

I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall’Assemblea dell’Associazione in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri.
Il numero dei membri del Consiglio Direttivo da eleggere per il successivo mandato viene fissato dal Consiglio Direttivo uscente in base alle esigenze per una buona amministrazione dell’Associazione.
In caso di rinuncia, morte, decadenza o revoca di un membro, il Consiglio Direttivo può sostituirlo entro 60 giorni, sino alla scadenza naturale del mandato, mediante cooptazione.

Art. 8. Consiglio Direttivo – compiti e funzionamento 

Il Consiglio Direttivo ha la competenza generale per il funzionamento e l’amministrazione della Associazione, con ogni potere di gestione ordinaria e straordinaria.
A questo titolo il Consiglio Direttivo ha il potere di compiere tutti gli atti che ritiene utili e opportuni per il perseguimento delle finalità e dei compiti della Associazione, nonché gli atti che sono necessari per l’amministrazione dei beni, l’organizzazione e il funzionamento dei servizi.
In particolare, il Consiglio Direttivo:
a) elabora i programmi della Associazione e li approva;
b) elabora il progetto di bilancio preventivo e consuntivo della Associazione;
c) elabora le proposte di modifiche da apportare allo Statuto limitatamente ai profili organizzativi della Associazione;
d) elabora le proposte relative all’estinzione della Associazione;
e) elegge il/la Vice Presidente e il/la tesoriere/a, e può delegare ad essi, congiuntamente o disgiuntamente, poteri determinati, esclusi quelli di cui alle lettere a), b), c) e d);
f) delibera sugli incarichi professionali o sull’eventuale assunzione di dipendenti, determinando i relativi compiti e compensi;
g) può delegare a o uno o più consiglieri specifici compiti e responsabilità;
h) discute e approva le eventuali collaborazioni o convenzioni con organismi scientifici, associazioni, persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private;
i) approva, su proposta del Presidente, i regolamenti per l’assegnazione di premi e borse di studio;
j) nomina e revoca, su proposta del Presidente, eventuali Comitati; può altresì delegare ad essi poteri concernenti l’ambito scientifico e quello dei premi e delle borse di studio;
k) fissa, anche annualmente, le condizioni per l’iscrizione;
I) tiene aggiornato gli albi, delibera con maggioranza assoluta sull’esclusione dagli albi nei casi di inadempimento degli obblighi statutari e regolamentari e nei casi di grave indegnità;
m) convoca l’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l’anno, e comunque tutte le volte che il/la Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei consiglieri. è ammessa la possibilità che il Consiglio Direttivo si tenga per video o teleconferenza.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri. Se non diversamente stabilito, le deliberazioni sono prese a maggioranza dei suoi componenti.

Art. 9.
Il/la Presidente, il/la Vicepresidente, il/la tesoriere/a / Segretario

Il/la Presidente, il/la Vice Presidente /a sono eletti tra i suoi componenti a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo.
Per gravi e comprovati motivi, e con la maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo può revocare il loro mandato.
Il/la Presidente ha la rappresentanza legale della Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, firma gli atti, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, ne esegue deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio Direttivo gli delega in via generale o di volta in volta.

In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica nel corso della sua successiva riunione.

Il/la Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Esercita inoltre le funzioni che gli vengono delegate in via generale o di volta in volta dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.
Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova della sua assenza o del suo impedimento.
Il/La tesoriere/a vigila sulla situazione finanziaria della Associazione e sulla regolarità delle operazioni contabili.
Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Egli ha la direzione di tutto quanto concerne l’Associazione, cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo, ha la responsabilità scientifica delle iniziative dell’Associazione; dirige le attività dell’Associazione.

Art. 10. Assemblea e Comitato scientifico

L’Assemblea è convocata almeno una volta all’anno e, in caso di rinnovo del Consiglio Direttivo, almeno tre mesi prima della sua naturale scadenza.
L’assemblea è convocata e presieduta dal/la Presidente del Consiglio Direttivo. La partecipazione all’assemblea può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del Consiglio Direttivo. Verificandosi tali presupposti, l’assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.
Essa è validamente costituita a prescindere dal numero dei partecipanti e le sue deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
L’Assemblea elegge i membri del Consiglio Direttivo ed esprime, anche su iniziativa propria, pareri sull’attività della Associazione.
Ogni socio che abbia diritto di intervenire all’assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società.
Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l’indicazione di eventuali facoltà e limiti di sub -delega.
E’ ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.
Le deliberazioni dell’assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.
Il Comitato scientifico è composto da un numero variabile di membri non inferiore a quattro. Essi sono nominati dal Consiglio Direttivo tra esperti di chiara fama competenti nei settori disciplinari costitutivi dell’Associazione o in settori specifici oggetto dei progetti di ricerca. Ogni membro dura in carica tre anni e può essere riconfermato. Il Comitato Scientifico assiste il Consiglio Direttivo e il Segretario nella realizzazione delle attività scientifiche dell’Associazione. Il Comitato Scientifico è presieduto dal Segretario dell’Associazione che ne è membro di diritto.

Art. 11. Amici della Associazione

Sono Amici della Associazione coloro che hanno contribuito, con le modalità previste, con la propria donazione una tantum alla raccolta del patrimonio iniziale della Associazione.
Sono inoltre Amici della Associazione i privati, gli enti e le associazioni, gli istituti pubblici e privati che contribuiscono con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo all’aumento del patrimonio della Associazione.
Possono essere nominati dal Consiglio Direttivo Amici della Associazione anche coloro che con collaborazioni di particolare rilievo o con l’attribuzione di beni materiali od immateriali hanno contribuito allo sviluppo della Associazione.

Art. 12. Sostenitori della Associazione

I Sostenitori della Associazione sono coloro che partecipano all’attività della Associazione con una quota annuale deliberata nel suo ammontare minimo dal Consiglio Direttivo.
Essi vengono, con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, informati sulle attività della Associazione, sono coinvolte in esse, possono usufruire delle strutture e dei servizi della Associazione e possono essere invitati senza diritto di voto all’Assemblea.
L’Associazione incentiva con adeguate misure ed iniziative la partecipazione sia degli Amici che dei Sostenitori della Associazione, al fine di stimolare, nell’ambito delle finalità statutarie, il confronto sulle linee di sviluppo della Associazione.

Art. 13.
Esercizio finanziario e durata

La Associazione si obbliga a redigere il bilancio annuale.
L’esercizio finanziario della Associazione ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
La Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.
La Associazione impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
La Associazione è costituita senza limiti di durata.
Se lo scopo della Associazione non potesse essere mantenuto o se il patrimonio divenisse 
insufficiente, il Consiglio Direttivo, su parere conforme dell’Assemblea degli Amici della Associazione, delibera con la maggioranza assoluta dei suoi componenti la sua estinzione o trasformazione. In tali casi i beni che restano dopo la liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità salvo diversa destinazione imposta della legge.
Gli enti beneficiari della devoluzione del patrimonio rimanente sono stabiliti dal Consiglio Direttivo sempre su parere conforme dell’Assemblea e devono avere finalità analoghe a quelle della Associazione.

Art. 14. Organo di controllo e revisione legale dei conti

Quando gli associati ne ravvisino l’opportunità possono nominare un organo di controllo o un revisore.
La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.
L’organo di controllo è composto, alternativamente, su decisione degli associati in sede di nomina, da un membro effettivo o da un collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti.
Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale per le società per azioni.
L’organo di controllo o il revisore devono possedere i requisiti ed hanno le competenze ed i poteri previsti dalle disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.
La revisione legale dei conti della Associazione viene esercitata, a discrezione degli Associati e salvo inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da società di revisione legale iscritti nell’apposito registro, ovvero dall’organo di controllo ove consentito dalla legge.
Le riunioni dell’organo di controllo in composizione collegiale possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 15  Scioglimento e liquidazione

L’Associazione si scioglie per le cause previste dalla legge.
In tutte le ipotesi di scioglimento, l’organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.
L’assemblea, se del caso convocata dall’organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:
– il numero dei liquidatori;
– in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio Direttivo, in quanto compatibile;
– a chi spetta la rappresentanza della società;
– i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
– gli eventuali limiti ai poteri dell’organo liquidativo

Art. 16. Controversie – modifiche allo Statuto

Tutte le eventuali controversie tra membri degli organi statutari e tra questi e la Associazione, sono sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri, di cui il Presidente nominato dal Consiglio Direttivo e gli altri
due nominati dalle parti. Essi giudicano ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo è inappellabile.
Le modifiche al presente Statuto sono deliberate, su proposta del Consiglio Direttivo adottata a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, dall’Assemblea.

Art. 17 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice del Terzo Settore e del codice civile in materia di associazioni non riconosciute.